Etichettatura ambientale degli imballaggi

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Etichettatura ambientale degli imballaggi

Dal 1° Gennaio 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 il quale dispone che tutti gli imballaggi immessi nel mercato italiano siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

Ai fini di una corretta comunicazione e indicazione dell’etichetta ambientale, è importante sapere che le informazioni da indicare si differenziano in base al destinatario finale dell’imballaggio, il quale può essere il consumatore finale (indicato con B2C, ovvero business to consumer) o un’azienda (B2B, ovvero business to business).

Per quanto riguarda il canale di nostra appartenenza B2B, è obbligatorio riportare la codifica alfanumerica del materiale di imballaggio stabilita dalla Decisione 97/129/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

Sempre per il sopra riportato canale, la norma consente, quando non sia possibile apporre il simbolo sull’imballaggio, di specificare questi riferimenti sui documenti di trasporto o di utilizzare i canali digitali che, in questo caso, possono sostituire completamente o integrare le informazioni obbligatorie riportate direttamente sull’imballaggio.

Per gli eventuali imballi sui quali non sarà presente alcuna codifica, Frilvam ha predisposto sul documento di trasporto e sull’etichetta presente su ogni singolo sacco, un QR CODE “Etichetta ambientale” che riporterà a questa pagina WEB.

Qui è possibile consultare i codici utili per l’etichettatura dei nostri imballi.